Statuto

Allegato “C” all’atto n.8543 della raccolta

Art.1) È costituita un’associazione, ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIAGNOSTICA NON INVASIVA IN DERMATOLOGIA”, in forma abbreviata “AIDNID”, in appresso denominata “Associazione”.

Art.2) L’Associazione ha sede in Roma, Via Giuseppe Moscati n.31, presso la Divisione di Dermatologia, Complesso Integrato Columbus. Possono istituirsi nelle forme di legge sedi secondarie anche all’estero.

Art.3) L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea degli associati.

Art.4) L’Associazione non ha fini di lucro; essa ha per scopo ogni attività volta a promuovere, mantenere e sviluppare la ricerca originale nel campo delle applicazioni delle tecniche di diagnostica non invasiva alla disciplina dermatologica.
Per il conseguimento del suddetto fine l’Associazione, nei li-miti delle disponibilità del patrimonio, può acquistare a qualsiasi titolo beni anche immobili e mobili registrati.
Le obbligazioni assunte dall’Associazione sono disciplinate dall’art. 38 del c.c.. Gli associati rispondono delle obbliga-zioni nei limiti della quota associativa versata nel fondo comune.

Art.5) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali a carico degli associati, nonché da ogni eventuale elargizione, donazione e lascito da parte di terzi anche non aventi la qualifica di associati e anche residenti all’estero.

Art.6) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da otto membri, di cui un Presidente, il quale la presiede (e deve essere stato almeno una volta membro del Consiglio Direttivo), un Segretario e un Tesoriere, i quali in detto ordine sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e quattro Consiglieri; ne fa parte, quale membro di diritto, con pieno diritto di voto, il Presidente che per ultimo è stato precedentemente in carica. L’attività del Consiglio può essere affiancata da due revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art.7) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea degli associati appositamente convocata secondo i modi indicati al successivo articolo 11. L’elezione avviene a votazione segreta su schede predisposte dal Consiglio Direttivo, nelle quali il votante dovrà indicare specificatamente il nominativo del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e di quattro Consiglieri, esclusa ogni forma di chiamata diretta da parte dell’assemblea stessa. Non sono ammesse deroghe. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Nessun membro può esse-re eletto per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente non può essere eletto in tale carica per più di un mandato. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, previa convocazione fatta dal Presidente in forma idonea. In caso di questioni di particolare importanza o di contrasto fra i membri del Consiglio Direttivo, ciascuno di essi ha la facoltà di richiedere un parere in merito all’insieme dei soci fondatori.

Art.8) Sono eleggibili alle cariche associative tutti gli associati fondatori e ordinari godenti della cittadinanza italiana e residenti in Italia purchè in regola con il pagamento delle quote associative.

Art.9) Il Presidente rappresenta l’Associazione, vigila che tutta l’attività svolta dalla stessa o sotto il suo nome sia consona al decoro e a vantaggio della medesima secondo i dettami dello statuto e le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Egli provvede alla nomina di tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto, vigila e disciplina su ogni pubblicazione associativa e si avvale, nello svolgimento delle sue funzioni, dell’opera consultiva degli eventuali comitati particolari proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea degli associati come appresso.
Il Segretario assiste il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni; cura la redazione e la conservazione di tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione (di cui può rilasciare copia ai soli associati su loro richiesta scritta); mantiene l’elenco degli associati, presenzia a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati. In caso di sua assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal membro meno anziano del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere è responsabile della gestione patrimoniale. Per ogni esercizio finanziario, deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre entro il 31 dicembre di ogni anno solare all’Assemblea degli associati, che lo discute e lo approva a maggioranza degli associati presenti. Ogni impegno di spesa di importo superiore ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo nel rispetto del bilancio approvato. Ogni operazione finanziaria è disposta esclusivamente mediante mandato od ordinativo con la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere nel rispetto del bilancio approvato. È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra gli associati di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione ed al momento del suo scioglimento.

Art.10) Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può proporre all’assemblea i nominativi degli associati necessari a costituire eventuali comitati necessari per lo studio dei problemi organizzativi, amministrativi e scientifici dell’associazione. I comitati hanno funzioni puramente consultive, spettando ogni decisione finale al Consiglio Direttivo. I componenti dei comitati durano in carica per tre anni; il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte consecutive. Qualsiasi comitato può essere sciolto con provvedimento scritto del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Art.11) L’Assemblea degli associati definisce gli obiettivi generali e delibera sui programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo; discute ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e svolge le funzioni che non sono espressamente attribuite agli altri organi dell’Associazione. Essa si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata con avviso scritto indirizzato singolarmente, anche a mezzo posta elettronica, ad ogni associato, con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’assemblea, a cura del Consiglio Direttivo; si reputa comunque regolarmente costituita l’Assemblea alla quale sia presente la totalità degli associati aventi di-ritto di voto e vi assista il Segretario. I membri del Consiglio Direttivo, nelle assemblee di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto. Il verbale di ogni seduta, da redigere in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.12) Ha diritto di voto ogni associato fondatore o ordina-rio in regola con il pagamento della quota associativa annua-
le.
L’Assemblea potrà riunirsi tanto in prima che in seconda con-vocazione. Per la validità della costituzione dell’Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni saranno prese a maggioranza degli associati presenti; tuttavia, per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto o lo scioglimento anticipato dell’Associazione, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art.13) Essere membro dell’Associazione è un privilegio e non un diritto. Possono conseguire la qualità di associato coloro che ne facciano domanda, abbiano la qualità di medico-chirurgo e siano presentati da due associati. L’Assemblea degli associati delibera a maggioranza relativa tanto sull’ammissione degli associati ordinari quanto sull’attribuzione della quali-fica di associato onorario. L’accettazione del candidato si ritiene perfezionata solo dopo l’approvazione delle candidature da parte dell’Assemblea degli associati.
Gli associati possono essere: a) fondatori: sono considerati tali tutti quelli che hanno partecipato all’atto di costituzione dell’Associazione; b) ordinari: sono tali tutti gli associati ammessi secondo le norme statutarie; c) onorari: sono tali gli associati anche stranieri che abbiano acquisito uni-versale e incontrastata fama nell’applicazione delle tecniche di diagnostica non invasiva alla disciplina dermatologica, ovvero si siano distinti per particolari benemerenze nei con-fronti dell’Associazione; d) corrispondenti stranieri: sono tali i medici-chirurghi cittadini stranieri che diano conoscenza della loro attività scientifica attraverso le pubblicazioni dell’Associazione; e) sostenitori: sono tali coloro (persone fisiche, enti, ecc.) che attraverso contributi economici (il cui minimo verrà stabilito dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno) contribuiscano in maniera significativa ai fini statutari dell’Associazione.
Ogni socio ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall’appartenenza all’Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo.

Art.14) Ciascuno associato, esclusi gli onorari e i corrispondenti stranieri, è tenuto a versare una quota annuale nella misura che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea. La quota associativa deve essere versata entro il 30 giugno di ogni anno. Il mancato pagamento di più di tre quote annuali comporta la cancellazione immediata ed automatica dell’associato dagli albi dell’Associazione.

Art.15) Nel caso in cui l’associato tenga un comportamento lesivo del prestigio dell’Associazione il Presidente, sentito il parere deliberante del Consiglio Direttivo, procederà alla cancellazione immediata del nominativo dall’albo degli associati; il Segretario provvederà a darne comunicazione immediata per iscritto al destinatario del provvedimento, specificandone le ragioni. L’associato escluso non può presentare domanda di riammissione nei cinque anni successivi alla data di comunicazione del provvedimento di esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale dichiarazione scritta lo stesso richiedente ha facoltà di presentare argomentazioni scritte, prove e testimonianze in appoggio alle sue ragioni. In caso di mancato accoglimento, ha facoltà di impugnare la relativa de-libera davanti all’Assemblea degli associati presentando do-manda scritta al Segretario. Su detta domanda l’Assemblea de-libera alla prima seduta annuale.

Art.16) Qualora il Consiglio Direttivo respinga l’iscrizione di un richiedente, o l’iscrizione sia presentata per un altro grado rispetto a quello spettante in base ai requisiti in possesso del richiedente stesso, questi (eccetto che si tratti di iscrizione onoraria) può presentare richiesta scritta al Segretario, che è tenuto a rilasciarla, di una dichiarazione scritta relativa alle ragioni che sono alla base della suddetta delibera di ricusazione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale dichiarazione scritta lo stesso richiedente ha facoltà di presentare argomentazioni scritte, prove e testimonianze in appoggio alle sue ragioni. In caso di mancato accoglimento, ha facoltà di impugnare la relativa delibera davanti all’Assemblea degli Associati presentando domanda scritta al Segretario. Su detta domanda l’Assemblea delibera alla prima seduta annuale. In caso di rifiuto di iscrizione (tranne che si tratti di iscrizione onoraria) il richiedente, per almeno due anni, non può presentare ulteriore domanda per lo stesso grado di iscrizione.

Art.17) Qualsiasi medico-chirurgo già appartenente all’Associazione può presentare domanda di reinserimento tra-mite l’ordinaria procedura, purchè sia trascorso l’intervallo di tempo previsto dal presente statuto.

Art.18) Le pubblicazioni dell’Associazione, ivi compreso l’eventuale organo ufficiale dell’Associazione, sono inviate agli associati regolarmente iscritti ed in regola con il paga-mento delle quote associative, nonchè a quanti (Personalità, Enti scientifici, ecc.) il Consiglio Direttivo ritenga conveniente rendere edotti delle attività dell’Associazione.

Art.19) Le modifiche allo statuto o lo scioglimento dell’Associazione possono essere effettuate dall’Assemblea degli associati, purchè appositamente convocata, che delibera a voto segreto e maggioranza assoluta con esclusione di ogni forma di delega.

Art.20) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.TO: VINCENZO DEGIORGI – ALESSANDRO DI STEFANI – PIETRO RUBE-GNI – MARIA ANTONIETTA PIZZICHETTA – VITTORIO DI LELLA NOTAIO